.:: Home Page : Articoli : Stampa
FINANZIARIA 2008
.:: Alfiero Grandi Pubblicato in data:  24/11/2007  15:37:01, in Sondaggio, letto 4118 volte

 Le novità introdotte al Senato

 
Gli sconti per la casa
 
Per i proprietari: Ici, interessi sui mutui, ristrutturazioni ed efficienza energetica.
 
Per gli inquilini: sconti Irpef
 
Redistribuzione di una parte dell’evasione recuperata
  
Per i proprietari: si riduce l’Ici
 
Per la casa di abitazione, i proprietari degli immobili potranno sommare alla attuale detrazione nazionale per l’ICI di 103,29 euro un’ulteriore detrazione di imposta annuale, a carico dello Stato centrale, pari al 30 per cento dell’aliquota base dell’Ici (oggi è pari al 4,0 per mille del valore catastale)
 
Come si calcola lo sconto: l’ammontare della ulteriore detrazione equivale all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile
 
Esempio: rendita catastale di 1000 euro. Aggiungendo il 5% e moltiplicando per 100 si arriva ad un valore catastale di 105.000 euro. Se l’aliquota cittadina è 4,6 per mille, l’imposta lorda è 483 euro. La detrazione già esistente di base è 103,29 euro; la detrazione aggiuntiva prevista dalla finanziaria (1,33 per mille) è di 139,65 (105.000 diviso 1000 e moltiplicato per 1,33. Risultato. 139,65 euro di sconto aggiuntivo). Pertanto l’ici dovuta dal soggetto sarà di 240,06 euro anziché di 483.
Compresa la detrazione già in vigore, lo sconto nazionale di imposta non potrà superare i 303,29 euro l’anno per contribuente. Il 40% circa delle prime abitazioni risulterà di fatto esente dopo l’ulteriore sconto.
 
Per i proprietari
 
Interessi sul mutuo: per la casa di abitazione, i proprietari degli immobili potranno scontare dalle imposte (Irpef) il 19 per cento degli interessi passivi sul mutuo fino a 4.000 euro l’anno (la somma precente, pari a 3.615,20, è stata di fatto aumentata del 10 per cento).
 
Ristrutturazioni: prorogate dal 2008 al 2010 la detrazione (taglio di imposta) pari al 36 per cento delle somme spese per le ristrutturazioni edilizie e la riduzione dell’Iva dal 20 al 10 per cento. 
 
Efficienza energetica: si può godere il taglio delle imposte pari al 55 per cento delle somme spese per le ristrutturazioni e gli acquisti volti a risparmio di energia anche spalmando il beneficio fino a dieci anni. Per sostituire le finestre non ci sarà bisogno della certificazione energetica dell’edificio. 
 
Meno Irpef per gli inquilini (con contratto registrato)
300 euro l’anno per gli inquilini con reddito complessivo Irpef fino a 15.494 euro lordi l’anno
150 euro l’anno per i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 15.494 e 30.987 euro lordi l’anno
Le soglie di reddito sono le medesime previste per la detrazione oggi in vigore per gli inquilini con contratti di affitto concordati e calmierati (496 euro per gli inquilini con un reddito Irpef pari a 15.494 euro lordi l’anno e di 248 euro per gli inquilini con un reddito annuo tra i 15.494 ed i 30.987 euro lordi).
La detrazione non è prevista per i titolari di alloggi popolari assegnati, i quali pagano un canone già fortemente scontato.
La registrazione del contratto può essere comunicata al sostituto d’imposta, o indicata nella dichiarazione dei redditi.
Agli affittuari incapienti o a coloro i quali non sono tenuti a pagare l’Irpef (tanto sono bassi i loro redditi) verranno corrisposte le stesse somme.
 
Meno Irpef per gli inquilini (con contratto registrato)
Giovani: viene introdotto un taglio delle imposte di circa 1.000 euro l’anno per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto e hanno un reddito inferiore a 15 mila euro. La detrazione diventa di 500 euro l’anno se il reddito è tra i 15 e i 30 mila euro.
Universitari: confermato il taglio di imposta (per i diretti interessati o per i genitori che li hanno a carico) pari al 19 per cento dell’affitto previsto dalla Finanziaria 2007 per i giovani universitari che studiano fuori sede ed hanno un contratto registrato.
 
Altre misure della Finanziaria 2008
 
Meno tasse sulle buste paga: le entrate aggiuntive del 2008 per la lotta all’evasione fiscale saranno destinate esclusivamente a ridurre il peso del fisco sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.
 
Cinque per mille: ripristinato anche per il 2008.
 
Canone Rai: abolizione del canone RAI per le persone con oltre 75 anni e con un reddito non superiore a 6.714 euro l’anno.
 
Scontrini: il fermo dell’attività potrà scattare dopo quattro (e non più tre) violazioni contestate, in giorni diversi, di mancata emissione dello scontrino.
 
Studi di settore: all’Agenzia delle entrate l’onere della prova sui maggiori ricavi e compensi che derivano dai nuovi indicatori “di normalità” del 2007.
 
Asili nido: estensione al 2007 del taglio delle imposte pari al 19 per cento delle spese (tetto massimo di sconto 632 euro l’anno) relative ad asili nido.
 
Tabaccai: viene istituito un credito d’imposta per gli anni 2008-2010 per i tabaccai relativo alle spese sostenute per installare impianti di sicurezza e per gli strumenti di pagamento elettronico. Importo massimo: 3.000 euro per ciascun beneficiario.
 
Zone franche urbane: viene stabilito un limite all’esenzione dalle imposte sui redditi pari a 100.000 euro incrementato di 5000 euro annui per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato. L’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente viene esteso anche ai lavoratori autonomi.
 
Ires e Irap per le imprese
 
Semplificazione e taglio delle aliquote per le imprese
L’aliquota dell’imposta sulle società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata, etc….) cala dal 33 al 27,5 per cento dal 1 gennaio. Il modello è lo stesso adottato in Germania.
L’aliquota dell’Irap scende dal 4,25 al 3,9 per cento.
Sulla parte di utili che vengono reinvestiti in azienda anche le società di persone e le ditte individuali possono beneficiare dell’aliquota Ires tagliata. Oggi si applica invece l’Irpef progressiva fino al 43 per cento.
La riforma, che prevede un riordino e una drastica semplificazione, sostanzialmente è fatta senza costi per lo Stato.
Eliminate molte differenze tra i valori del bilancio civilistico delle società e quelli da utilizzare a fini fiscali. Con questa operazione di trasparenza e semplificazione, non andranno più indicate nella dichiarazione dei redditi le variazioni per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valori.
Al posto del complicato calcolo degli interessi passivi indeducibili della thin capitalization e dei cosiddetti pro-rata patrimoniale e pro-rata reddituale ci sarà un semplice meccanismo per determinare l’ammontare degli interessi eventualmente non deducibili, che però potranno essere dedotti negli anni successivi. Il Senato ha migliorato e alleggerito molto queste norme.
Drastica semplificazione per l’Irap, poiché la sua base imponibile si sgancia da specifiche regole fiscali. I valori per calcolare il tributo diventeranno quelli economici, gli stessi utilizzati nella contabilità nazionale per calcolare il valore aggiunto ai fini del Pil. La base imponibile dell’Irap, dunque, deriverà dai dati di bilancio, rendendo tutto più semplice e trasparente.
Niente dichiarazione annuale Irap nel modello Unico. Le imprese indicheranno i valori direttamente alla Regione.
 
Bonus fiscale per le assunzioni al Sud: gli imprenditori che nel 2008 assumeranno lavoratori a tempo indeterminato al Sud avranno un bonus fiscale di 333 euro (se maschio) o di 416 euro (se donna) per ciascun assunto.
Meno Irap per chi si ribella alla mafia: via libera agli sconti in favore di negoziati e imprenditori che denunciano estorsioni da parte della criminalità organizzata.
 
 Perché questa riforma?
  • La semplificazione delle regole fiscali per le imprese è essenziale per garantire chiarezza del carico tributario e certezza degli adempimenti, ma anche per ridurre in modo drastico gli oneri per la gestione amministrativa delle imprese (i cosiddetti “costi di adempimento”).
  • Il taglio delle aliquote serve a garantire la competitività del sistema produttivo italiano in un contesto dove altri Paesi, come la Germania, abbassano le aliquote grazie all’allargamento delle basi imponibili.
  • Oltre a semplificare gli adempimenti delle società, con il riordino l’aliquota nominale di tassazione diventa più vicina a quella effettiva. Semplicità e chiarezza renderanno più facili le decisioni di investimento degli imprenditori e agevoleranno la comprensibilità del nostro sistema fiscale anche per gli operatori internazionali, con più elevate possibilità di attrarre investimenti.
Piccoli imprenditori e professionisti
 
Semplificazione estrema: niente Iva e libri, niente Irap, imposta secca del 20 per cento sul reddito.
  
Addio libri contabili, Iva e Irap. Per le piccole imprese solo un forfait.
 
Un milione di imprenditori minimi e marginali, cioè con un’organizzazione semplice, senza dipendenti, potrà scegliere di aderire - se lo ritiene conveniente - ad un regime semplificato.
 
Chi riguarda: chi ha un giro di affari inferiore a 30 mila euro lordi l’anno, non ha fatto investimenti superiori ai 15 mila euro nel triennio e non ha dipendenti.
Si va dai piccoli negozianti agli artigiani (l’elettricista, l’idraulico, il meccanico e così via) ai professionisti (l’avvocato, il musicista, il disegnatore….). Molto importante per i giovani, che in avvio di attività possono tagliare di netto così gli adempimenti fiscali.
 
Come funziona: per coloro che aderiscono scattano la franchigia dall’Iva (e dalla relativa documentazione), l’esenzione dall’Irap e un solo adempimento per l’Irpef.
 
Che cosa si paga: un’imposta sostitutiva sul reddito pari al 20 per cento.
 
Come si calcola l’imposta: dal valore del giro di affari annuale si sottrae il valore dei costi sostenuti per l’impresa. Sulla differenza si calcola il 20%.  
 
A sostanziale parità di gettito complessivo per il fisco, il risparmio in termini di costo degli adempimenti e di tempo impiegato a tenere in regola la documentazione fiscale è enorme per le imprese.
 
Odg approvato dal Senato sulla Tassazione delle rendite
 
Tassazione delle rendite al 20%
«La 5ª Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il programma del Governo prevede di introdurre la tassazione delle rendite finanziarie con aliquota unica, riducendo di conseguenza l’attuale tassazione sugli interessi dei conti correnti, e che quindi è necessario prevedere l’attuazione di questo importante obiettivo di riequilibrio della tassazione a favore degli investimenti produttivi e delle altre fonti di reddito;
l’obiettivo è di tassare con aliquota unica le rendite finanziarie di ogni tipo, unificando al 20 per cento le attuali aliquote che sono al 12,5 per cento e al 27 per cento;
le maggiori entrate derivanti dall’introduzione dell’aliquota unica debbono essere destinate a ridurre contestualmente la tassazione sui redditi da lavoro dipendente,
impegna il Governo:
a presentare un emendamento al disegno di legge delega, che è tuttora all’esame della Camera, per reintrodurre l’aliquota unica sulle rendite finanziarie nel provvedimento;
in particolare, a reintrodurre l’aliquota unica all’articolo 1 del predetto disegno di legge delega, che ora prevede solo la pur condivisibile unificazione della tassazione dei fondi mobiliari italiani ed esteri».
 
Articolo aggiuntivo approvato dal Senato, sulla Class Action (art. 53.bis)
Art. 53-ter.(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
                      "Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.          
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
 8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia".
13. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

 

Per partecipare al sondaggio torna all'home page